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                              STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

                                   PER LO SCOUTISMO APS"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “INSIEME PER LO SCOUTISMO APS”

1. DENOMINAZIONE
L’associazione senza scopo di lucro denominata “Insieme per lo scoutismo APS”, svolge la sua attività ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo settore – CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni). L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

2. SEDE LEGALE
La sede legale dell’associazione è nel comune di Prato. Essa potrà variare la sede e/o istituire unità locali secondo il deliberato del Consiglio Direttivo in carica. La variazione della sede legale nell’ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

3. DURATA
La durata dell’associazione è illimitata.

4. SCOPO ASSOCIATIVO
L’Associazione si professa apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.
L’associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 co. 1 CTS, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L’Associazione, si propone di promuovere e favorire le attività di vita all’aria aperta a contatto con la natura, secondo gli scopi educativi dello scoutismo, per la formazione della persona, di salvaguardare la natura come un bene e un valore permanente dell’uomo, che nella natura ha un legame diretto con il Creatore. L’Associazione di ispirazione cristiana si riconosce negli ideali scout vissuti nella fede del messaggio evangelico.

L’Associazione prendendo ispirazione dal Vangelo e dall’insegnamento sociale della chiesa, intende perseguire finalità di solidarietà sociale, altruistiche e sosterrà la promozione del metodo e volontariato educativo scout fra giovani e adulti con iniziative di qualsiasi tipo, forma e modalità.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quella sopra elencata. L’associazione, in funzione delle finalità associative, intende svolgere la propria attività nei settori:
- formazione ed educazione morale e civile dei giovani e adulti secondo il metodo scout,

- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione delle attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e particolari, attraverso molteplici iniziative fra le quali si evidenziano a titolo esemplificativo:

- la gestione di eventuali beni immobili da destinare ad attività educativa;
- l’organizzazione, realizzazione e gestione di attrezzature o strutture idonee all’attività all’aria aperta;
- la divulgazione di materiale informativo ed educativo della flora e della fauna della zona di specifica competenza;
- la cura e l’attenzione a qualunque azione intesa a salvaguardare e non modificare il contesto naturale e ambientale;
- la promozione, in tutte le sedi opportune, di campagne di sensibilizzazione, informazione ed educazione col metodo scout.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L’individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L’associazione, nel perseguire i suoi scopi, intratterrà rapporti con tutto lo Scoutismo, nazionale e internazionale, nello spirito della fraternità mondiale, in particolare con

Agesci (Associazione scout cattolici italiani) e con il Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) volendo sostenerli nella loro azione educativa, verso tutte le associazioni di giovani e adulti che desiderano fare esperienza di vita scout all’aria aperta nei valori della fede cristiana.

Nell’ambito delle finalità associative, eventuali iniziative educative potranno essere assunte con la denominazione “Riccardo Pagnini” figura di rilievo dello scoutismo pratese.

5. PATRIMONIO
Il patrimonio è formato:

  •   dalle quote sociali versate dagli associati;

  •   da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in

    relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

  •   dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e/o giuridiche;

  •   da eventuali erogazioni, liberalità, donazioni e lasciti;

  •   da eventuali beni mobili e immobili acquistati o permutati o donati;

  •   da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;

  •   rimborsi derivanti da convenzioni;

  •   proventi da attività di raccolta fondi;

  •   proventi dalle attività diverse di cui all’articolo 6 CTS.

    6. ASSOCIATI
    A) All’Associazione possono aderire:
    - le persone fisiche
    - altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi associativi e cooperano concretamente alla loro realizzazione e osservano le norme che regolano la vita associativa come definito dal presente statuto, in particolare i Gruppi Giovanili, Adulti Scout e non.
    B) I Soci si distinguono in:
    - Soci fondatori, che hanno partecipato alla costituzione della associazione
    - Soci ordinari, tutti gli associati che hanno ottenuto l’ammissione dal consiglio direttivo, in regola con il pagamento della quota associativa e che accettano gli scopi e lo statuto associativo.
    C) L’ammissione a socio avviene tramite domanda, da presentare al Consiglio Direttivo.
    Il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione del nuovo socio o può respingere la domanda con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. All’assemblea dei soci il consiglio darà comunicazione delle domande di ammissione, dei soci ammessi e dei nominativi respinti.

    Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti ai punti D), E) e F) del presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All’atto dell’ammissione l’associato verserà la quota sociale di iscrizione fissata dal Consiglio Direttivo; l’associato è altresì obbligato al versamento delle quote associative che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo entro il 31/01 di ogni anno.

Le quote associative e le quote sociali sono intrasmissibili, non rimborsabili né rivalutabili.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato si impegna a portare la propria opera gratuita in forza dell’associazione nel rispetto delle finalità istituzionali.

L’appartenenza ad una delle diverse categorie di soci previste nel presente Statuto attribuisce i seguenti diritti:

1.il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
2.il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e

preventivo ed ogni altra delibera assembleare;
3.il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché

per le elezioni di ogni carica prevista dal medesimo il tutto senza limitazione

alcuna.
D) Il vincolo associativo cessa per ogni socio con il recesso, l’esclusione, il decesso. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo ed ha effetto con la iscrizione nel Libro Soci della delibera del Consiglio di Amministrazione di recesso e cancellazione. Il Consiglio Direttivo dovrà dare comunicazione all’assemblea ordinaria degli associati di tale variazione della compagine associativa.
E) L’esclusione di un socio può avvenire per:

- mancato versamento delle quote associative, - comportamento indegno,

- comportamento contrastante con le delibere degli organi sociali e dello statuto associativo.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

La delibera di esclusione, assunta dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata all’associato mediante raccomandata scritta; contro predetta delibera è ammesso ricorso dell’associato con raccomandata da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Il Consiglio Direttivo dovrà riunire l’assemblea ordinaria per la discussione e delibera su ricorso presentato.

F) Il socio che per recesso, per esclusione o che comunque cessa di appartenere all’associazione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione e sulle quote pagate.

7. ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell’associazione:
1) L’Assemblea degli Associati.
2) Il Consiglio Direttivo, con le funzioni dell’Organo di Amministrazione. 3) Il Presidente.

8. ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e tutti hanno diritto a partecipare.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega non più di 2 (due) soci.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti inderogabili:
- approvare il Bilancio annuale consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno solare.
- deliberare sul programma e sugli indirizzi generali dell’Associazione ed approvare eventuali regolamenti.
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo.
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
- deliberare sugli argomenti sottoposti all’esame dal Consiglio Direttivo e riservati alla sua competenza dal presente statuto.
- deliberare, su convocazione del Consiglio Direttivo, in ordine alle richieste avanzate da un quarto dei soci.
- approvare le quote associative.
- deliberare su eventuali contributi volontari straordinari.
- deliberare su ricorso presentato dal socio relativo alla sua esclusione.
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione con qualunque numero dei soci presenti e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno a maggioranza semplice dei voti.
L’assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche allo statuto
- sulle proposte di natura immobiliare di qualsiasi tipo
- trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione
- scioglimento dell’associazione e devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi di tutti gli associati, in prima convocazione; con il 50%+1 di tutti gli associati in seconda convocazione. Ove non si raggiunga tale maggioranza, anche in seconda convocazione, si provvederà a convocare l’assemblea straordinaria una terza volta ed essa delibererà validamente col 40% di tutti gli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le assemblee sono convocate mediante raccomandata, consegnata a mano diretta a ciascun socio o affissione in sede o via email, almeno 7 giorni prima della data di convocazione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio nominato dall’assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori.

Di ogni assemblea sarà redatto apposito verbale da trascrivere sul libro delle assemblee dell’associazione.
Delle delibere assembleari sarà data comunicazione mediante affissione in sede, sul sito web dell’associazione o avviso via email ai soci.

9. CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’assemblea ordinaria degli associati.
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 persone fisiche; tutte le cariche in seno alla associazione sono gratuite.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti dandone comunicazione nella prima assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato triennale. In caso di impossibilità di nominare i nuovi consiglieri sarà compito dell’assemblea provvedere alla sostituzione dei mancanti che rimarranno in carica fino allo scadere del mandato triennale.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale e dovrà redigere annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo; inoltre il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo delibera in merito:

 alle nomine del Presidente e del Vicepresidente;

  •   alle domande di ammissione, recesso ed esclusione di soci;

  •   alla determinazione del valore della quota sociale iniziale e delle quote

    associative annuali;

  •   all’esercizio del potere di spesa;

  •   alla stipula di accordi e convenzioni con Enti, istituzioni, soggetti privati

    economici e non;

  •   alla ratifica dell’applicazione di provvedimenti di recesso ed esclusione nei

    confronti degli associati;

  •   alla richiesta di finanziamenti ad Istituti Bancari, Istituzioni, Fondazioni ed

    altri Enti autorizzati;

  •   all’affidamento di incarichi ed eventuali preventivi;

  •   la proposta degli indirizzi programmatici dell’associazione;

  •   la nomina di eventuali responsabili per i rapporti con le istituzioni.

    Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
    Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando lo richieda un terzo dei Consiglieri.
    Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione per iscritto anche a mezzo posta elettronica.
    Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
    Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

    10. PRESIDENTE
    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
    In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente fra i membri restanti.

    11. IL BILANCIO

L’esercizio economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il rendiconto consuntivo relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

12. SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento e/o liquidazione dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea. La delibera di scioglimento e/o liquidazione dell’Associazione dovrà essere presa dall’Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto dal presente Statuto al riguardo.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio viene effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

13. RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

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